Sull'abuso delle forze dell'ordine

Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n.152, relativamente alle limitazioni dell'uso delle armi da parte del pubblico ufficiale.

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI PANNELLA, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO Presentata il 20 giugno 1979

SOMMARIO: Con la proposta di legge si propone di abolire la parte dell'art. 53 del Codice Penale, introdotta con la legge "Reale" del 1975, che stabilisce la non punibilità per il pubblico ufficiale che fa uso delle armi "per impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona". Si prevede inoltre che il pubblico ufficiale non deve avere altro mezzo per respingere una violenza, che deve comunque essere "attuata con le armi", e in ogni caso "il mezzo di coazione" deve essere proporzionato all'entità della violenza e della resistenza". La proposta di legge propone inoltre di abrogare gli articoli che prevedono l'avocazione dei procedimenti contro i pubblici ufficiali da parte del Procuratore generale presso la Corte d'appello. Infine si prevede che i blocchi stradali possano essere effettuati solo da pubblici ufficiali in divisa. In allegato alcune schede relative agli "incidenti" consentiti dalla legge "Reale". (CAMERA DEI DEPUTATI - VIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - N.111)

COLLEGHI DEPUTATI,

Il 5 maggio 1975, nel corso della discussione della legge " Reale " il deputato Malagugini, oggi membro della Corte costituzionale affermò, a proposito dell'articolo 14 che "...non si tratta soltanto, onorevoli colleghi, di contrastare una misura nella quale taluni vedono uno strumento, un tentativo per riprodurre surrettiziamente nel nostro ordinamento la pena di morte, per di più con esecuzione sommaria sul posto (anche se questa argomentazione non è certo spregevole e non può essere dismessa senza riflettere). Noi pensiamo lo ripeto anche e prima di tutto alla suggestione, agli effetti criminali, onorevoli colleghi, di questa disposizione normativa che, se dovesse essere approvata, moltiplicherebbe i conflitti a fuoco, renderebbe più spietati i delinquenti (e i delinquenti sono quasi sempre più forti del vantaggio della sorpresa o quanto meno della consapevolezza delle proprie azioni e dei fini perseguiti), incoraggerebbe l'uso delle armi da parte della polizia anche fuori di stati di necessità, sulla base di intuizioni o di emozioni del momento ". L'intervento del deputato Malagugini fu purtroppo profetico poiché le conseguenze paventate in quella seduta si sono attuate drammaticamente fin dal primo giorno di attuazione della cosiddetta legge " Reale ". Con la modifica dell'articolo 53 del codice penale che dà ampia discrezionalità al pubblico ufficiale per l'uso delle armi e gli articoli 27, 28, 29, 30, e 31 che assicurano praticamente l'impunità per il pubblico ufficiale che faccia uso illegittimo delle armi si è giunti oggi ad una situazione che vede praticamente e nei fatti la concessione della " licenza di uccidere " (e di essere uccisi !) alle forze dell'ordine. Le conseguenze di queste norme criminogene sono di fronte a tutti: escalation dell'uso delle armi da parte dei criminali, aumento delle vittime tra le forze dell'ordine e fra i cittadini. Particolarmente grave appare poi il comportamento delle forze dell'ordine nei confronti di chi non ottempera all'ordine di fermarsi impartito perfino da agenti in borghese o nei confronti di chi tenta di sottrarsi all'arresto con la fuga: I'uso delle armi e in questi casi ormai generalizzato ed automatico così come è ormai praticamente escluso l'uso dei mezzi mobili sicuramente idonei per fermare coloro che non hanno obbedito a questi ordini. Ritenendo perciò che alle forze di polizia non debba essere concessa la licenza di uccidere che, fra l'altro, aumenta il distacco fra questi lavoratori ed i cittadini e provoca fra le forze dell'ordine sempre maggiori vittime, ma debba essere assicurata la riforma e democratizzazione dei corpi, la preparazione e specializzazione adeguata, la responsabile partecipazione alle decisioni operative e programmatiche concernenti la prevenzione e la repressione dei reati, un orario di lavoro non superiore a quello della gran parte dei lavoratori, auspichiamo l'urgente discussione della proposta di legge di modifica della legge n. 152 del 1975 che presentiamo all'attenzione di tutti i colleghi. Ai fini di una maggiore conoscenza e valutazione del fenomeno che abbiamo evocato alleghiamo un quadro informativo (compilato sulla base delle notizie della stampa) degli " incidenti " che a nostro avviso sono stati consentiti dalla legge " Reale " o da una sua interpretazione estensiva . Nella maggioranza dei casi gli agenti hanno fatto uso delle armi da fuoco contro cittadini che non si sono fermati ai posti di blocco. In 50 casi sono rimasti feriti od uccisi piccoli ladruncoli non armati. In circa 40 casi erano in servizio agenti in borghese non riconoscibili. In 7 casi sono stati vigilantes ad aprire il fuoco. In 5 casi le vittime sono appartenenti alle forze dell'ordine uccisi dai loro colleghi. IL 25 MAGGIO ENTRA IN VIGORE LA LEGGE REALE (1975) 7 giugno 1975

Nuoro: Achille Floris è ucciso da una raffica di mitra sparata da un carabiniere mentre a bordo di una 500 non si ferma ad un posto di blocco. 28 luglio 1975

Torino: Giuseppe Massimino non si ferma ad un posto di blocco perché sprovvisto di patente di guida. I carabinieri aprono il fuoco ferendolo gravemente. 25 agosto 1975

Gela: Giuseppe Recca percorre il lungomare con un amico su un unico ciclomotore. Per timore di una multa cercano di evitare un posto di blocco. Vengono inseguiti, abbandonano il mezzo e fuggono a piedi. L'agente di pubblica sicurezza Esposito esplode 4 colpi uccidendo il Recca. 29 agosto 1975

Milano: Ciro Todisco, colpito da un provvedimento di diffida, fugge dagli uffici della Polfer, dove era stato condotto per accertamenti. L'agente di pubblica sicurezza Pascucci lo colpisce ed uccide con un colpo di pistola. Il milite afferma di essere scivolato. 10 settembre 1975

Brescia:Un giovane incensurato, Luciano Bitossi, 27 anni, tenta a bordo di una macchina di sfuggire ad un controllo della squadra mobile. Gli agenti aprono il fuoco ed il giovane viene ucciso da una raffica di mitra. 15 settembre 1977

Roma: Ruba un'automobile, due carabinieri in borghese lo vedono e gli sparano otto colpi di pistola ferendolo gravemente. Il giovane ladro si chiama Massimo Pisnoli. I due agenti in borghese Pietro Rizzo e Bruno Poli. 17 settembre 1977

Teramo: Un ragazzo di 16 anni, William Marinelli, viene ucciso con un colpo di pistola sparatogli da un agente che lo inseguiva perché aveva rubato un'auto. 8 ottobre 1977

Roma: Due vigili urbani inseguono due ladruncoli. I due scendono da una Mini e si danno alla fuga a piedi. Uno di essi viene raggiunto da un colpo di pistola al petto e morirà più tardi all'ospedale. Secondo i vigili il colpo sarebbe partito accidentalmente in quanto uno di essi avrebbe inciampato e sarebbe quindi caduto. Il giovane ucciso si chiama Roberto Ratini. 30 novembre 1977

Alghero: Sebastiano Sechi, 16 anni, sorpreso a rubare, con altri 4 giovani viene ucciso da due vigilantes. 13 dicembre 1977

Brescia: Un uomo senza patente non si ferma ad un posto di blocco, i carabinieri aprono il fuoco e feriscono gravemente una ragazza, Maria Grazia Verzelletti. (1978) 11 gennaio 1978

Marina di Ravenna: Una coppia di giovani viene fatta segno di colpi d'arma da fuoco da parte di una pattuglia di carabinieri che l'aveva vista partire a bordo di una FIAT 500 quando era sopraggiunta la vettura dei militi. I giovani avevano pensato che fossero malfattori. Il conducente della 500 è rimasto ferito da colpi di moschetto. 24 gennaio 1978

Torino: Giampiero Amorese, agente di pubblica sicurezza, spara una raffica di mitra contro una macchina che non si ferma all'alt, ma colpisce un superiore uccidendolo. 17 marzo 1978

Milano: Un ragazzo di 14 anni che stava scavalcando il muro di una piscina è stato ferito da un colpo di pistola sparato da una guardia giurata. Il ragazzo aveva dimenticato l'orologio sul bordo della piscina ed intendeva riprenderlo. 4 agosto 1978 -

Roma: Un giovane, Antonio Malduca, viene fatto segno di colpi d'arma da fuoco da parte di due agenti in borghese a bordo di una moto di grossa cilindrata. Il giovane che viaggiava su una Vespa non si era fermato ad un semaforo rosso di piazza del Gesù e vistosi inseguito da persone non identificate su una moto aveva tentato di scappare, raggiungendo il Ministero di grazia e giustizia dove aveva chiesto aiuto ai carabinieri di servizio. 10 settembre 1978

Napoli: Due sorelline di 8 e 10 anni, Noemi e Francesca Coraggio, vengono ferite da una raffica di mitra esplosa dalla pattuglia di una volante che inseguiva l'auto di alcuni contrabbandieri nel centro della città. 11 settembre 1978

Roma: Paolo Di Paolo, 16 anni, viene ucciso da una raffica di mitra esplosa dal brigadiere Verdillo contro 5 rapinatori. Il Di Paolo si era rifugiato in un'officina appena si era accorto che c'era una sparatoria in corso. 9 dicembre 1978

Milano: Durante una perquisizione in casa di Franco Restucci, due agenti in borghese feriscono " accidentalmente " la moglie di Restucci, Vincenza Milicia, con un colpo di pistola alla coscia. 18 dicembre 1978

Torino: Nel corso di una perquisizione operata dai carabinieri a seguito di informazioni rivelatesi errate, questi si sono presentati alle due di notte alla porta dell'abitazione di un lavoratore, Guido Tridente, e di fronte a una comprensibile agitazione dell'inquilino circa la reale identità di chi sostava alla porta, hanno fatto partire una raffica di mitra di quattordici colpi ad altezza d'uomo che per puro caso non ha causato vittime. 12 giugno 1979

PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. L'articolo 53 del codice penale è sostituito dal seguente: " ART. 53. (Uso legittimo delle armi)

Ferme restando le disposizioni contenute nei due articoli precedenti non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere ad un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'autorità attuata con le armi e non disponga di altro mezzo per farvi fronte; ovvero fa uso o ordina di far uso di altro mezzo di coazione fisica per respingere una violenza o vincere una resistenza all'autorità purché il mezzo di coazione sia proporzionato all'entità della violenza e della resistenza".