Una Costituzione per l'Europa?
Al momento della stampa di questo giornale (1994), la Costituzione Europea era stata approvata solo in Commissione Istituzionale.
PREAMB0L0 In nome dei popoli europei, - considerando che un'Unione sempre più stretta tra i popoli europei e l'emergere di un'identità politica europea si iscrivono nella continuità del processo di integrazione avviato con i primi trattati e nella prospettiva di uno sviluppo di tipo federale, - sottolineando che l'appartenenza all'Unione si fonda su valori comuni ai popoli che la compongono e in particolare sulla libertà, l'uguaglianza, la solidarietà, la dignità umana, la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e la preminenza dello stato di diritto, - mirando a rafforzare la solidarietà tra i suoi popoli nel rispetto della loro diversità, della loro storia, della loro cultura, della loro lingua e delle loro strutture istituzionali e politiche, - consapevoli della necessità di garantire che le decisioni che interessano i cittadini siano prese a un livello quanto più possibile vicino ad essi e di delegare poteri a livelli più elevati unicamente per ragioni comprovate di bene comune, - ricordando che l'Unione tende allo sviluppo economico, al progresso sociale, al rafforzamento della coesione, alla partecipazione attiva degli enti regionali e locali nel rispetto dell'ambiente e del patrimonio culturale, - desiderando garantire ai cittadini ed a coloro che risiedono nell'Unione migliori condizioni di vita e un ruolo attivo nello sviluppo economico e sociale, - affermando che un'Unione europea deve contribuire efficacemente alla sicurezza dei suoi popoli, alla inviolabilità delle sue frontiere esterne, al mantenimento della pace internazionale, allo sviluppo economico sostenibile ed equo di tutti i popoli della terra e ad un'adeguata protezione dell¹ambiente a livello mondiale, - confermando che l'Unione europea è aperta agli Stati europei che desiderino aderirvi e che condividono i medesimi valori, si prefiggono i medesimi obiettivi e accettano lo stesso acquis comunitario, - accettando l'idea che diversi Stati membri possono progredire più rapidamente e andare più lontano di altri sulla via dell'integrazione, alla duplice condizione che tale progresso resti sempre aperto a ciascuno degli Stati membri che desideri parteciparvi e che gli obiettivi perseguiti restino compatibili con la presente Unione, Gli Stati membri e il Parlamento europeo hanno approvato la presente Costituzione dell'Unione europea al fine di: - precisarne gli obiettivi, - accrescere l'efficacia, la trasparenza e la vocazione democratica delle sue istituzioni, - semplificarne e chiarirne le procedure decisionali, - garantire sul piano giuridico i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali. TITOLO PRIMO: PRINCIPII Articolo 1: L'Unione europea 1. L'Unione europea (qui di seguito denominata "l'Unione") è costituita dagli Stati membri e dai loro cittadini. Ogni potere dell'Unione emana da questi ultimi. 2. L'Unione europea rispetta l'identità storica, culturale e linguistica degli Stati membri nonché la loro struttura costituzionale. Essa esercita i suoi poteri e le sue competenze sulla base dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. 3. L'Unione ha personalità giuridica. 4. L'Unione è dotata dei mezzi necessari per l'esercizio delle proprie competenze e per la realizzazione dei propri obiettivi e progredisce verso un'integrazione più profonda e coerente a partire dall'acquis comunitario. 5. Gli Stati membri collaborano solidalmente tra loro e con le istituzioni dell'Unione per il raggiungimento dei suoi obiettivi. Le istituzioni dell'Unione adempiono ai compiti loro conferiti dalla Costituzione. 6. Il diritto dell'Unione ha il primato sul diritto degli Stati membri. Articolo 2: Gli obiettivi dell'Unione Nell'ambito delle sue competenze l'Unione ha come obiettivi essenziali: - garantire in Europa la pace, il rispetto della democrazia, il progresso economico e sociale, la piena occupazione, il rispetto dell¹ambiente; - sviluppare uno spazio giuridico ed economico senza frontiere interne, regolato dal principio di un'economia sociale di mercato; - coadiuvare gli Stati membri e i loro cittadini nell'adeguamento ai mutamenti interni ed esterni nei settori economico, politico e sociale; - favorire lo sviluppo culturale e spirituale dei suoi popoli, nel rispetto delle rispettive peculiarità, - affermare la propria identità sul piano internazionale svolgendo un'azione comune che favorisca la pace, la sicurezza e la creazione di un ordine mondiale libero e pacifico fondato sulla giustizia, il diritto, il rispetto dell'ambiente ed il progresso economico e sociale. Articolo 3: Cittadinanza dell'Unione Ogni cittadino di uno Stato membro è per ciò stesso cittadino dell'Unione. Articolo 4: Diritti elettorali dei cittadini Ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino gode dell'elettorato attivo e passivo alle elezioni comunali e europee nel proprio luogo di residenza alle medesime condizioni dei cittadini dello Stato membro in questione. L'esatta estensione di questi diritti può essere sancita con legge organica. I diritti elettorali dei cittadini possono essere estesi con legge costituzionale. Articolo 5: Attività Politica dei cittadini Ogni cittadino ha il diritto di esercitare un'attività politica su tutto il territorio dell'Unione. Ogni cittadino ha il diritto di accedere agli impieghi pubblici dell'Unione. Ogni cittadino dell'Unione che si trovi al di fuori dei suoi confini gode della protezione diplomatica e consolare dell'Unione o, in mancanza di questa, di quella dello Stato membro rappresentato nel paese straniero in cui egli si trova. Articolo 6: Libertà di circolazione dei cittadini Ogni cittadino dell'Unione beneficia della libertà di circolazione, di residenza e di soggiorno sul territorio degli Stati membri. Può esercitarvi l'attività di propria scelta alle medesime condizioni dei cittadini dello Stato membro, fatte salve le limitazioni applicabili agli impieghi nell'amministrazione pubblica che partecipano dei pubblici poteri. L'Unione contribuisce ad assicurare l'uguaglianza di opportunità in particolare adoperandosi per eliminare gli ostacoli al godimento e all'esercizio effettivo dei diritti dei cittadini. Ogni cittadino ha il diritto di lasciare l'Unione e di ritornarvi. I cittadini dell'Unione nonché i cittadini degli Stati terzi e gli apolidi residenti nell'Unione hanno il diritto di rivolgersi, in caso di cattiva amministrazione, a un mediatore nominato dal Parlamento europeo ovvero di presentare una petizione al Parlamento europeo. Articolo 7: Diritti dell'uomo Nei settori ai quali si applica il diritto dell'Unione, quest'ultima e gli Stati membri assicurano il rispetto dei diritti qui di seguito enunciati. L'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dagli altri strumenti internazionali applicabili e quali risultano dai principi costituzionali comuni agli Stati membri. L'elenco di questi diritti figura al titolo VIII, "Diritti dell¹uomo garantiti dall'Unione". TITOLO II: COMPETENZE DELL'UNIONE Articolo 8: Attribuzione delle competenze 1. L'Unione esercita unicamente le competenze enunciate dalla presente Costituzione e dai trattati e fa proprio l'acquis comunitario. 2. L'Unione e gli Stati membri operano in maniera solidale per realizzare i compiti e gli obiettivi comuni. Essi si astengono dall'adottare ogni provvedimento di natura tale da compromettere la realizzazione degli obiettivi del trattato. 3. Le disposizioni dei trattati relative ai loro scopi e al loro campo di applicazione che non siano modificate dalla presente Costituzione fanno parte del diritto dell¹Unione. Possono essere modificate soltanto con procedura di revisione costituzionale. 4. Le altre disposizioni dei trattati fanno ugualmente parte del diritto dell'Unione purché non siano incompatibili con la Costituzione. Possono essere modificate soltanto con procedura di legge organica. 5. Gli atti delle Comunità europee e le misure prese nel quadro della cooperazione fra gli Stati membri continuano a produrre i loro effetti, purché non siano incompatibili con la Costituzione e non siano stati sostituiti da atti o misure adottati dalle istituzioni dell'Unione, in conformità delle rispettive competenze. 6. L'Unione rispetta gli impegni delle Comunità europee, in particolare gli accordi e le convenzioni stipulati con uno o più Stati terzi o con un'organizzazione internazionale. Articolo 9: Realizzazione degli obiettivi Se un'azione dell'Unione è necessaria per realizzare uno dei suoi obiettivi, senza che la Costituzione o i trattati abbiano previsto i poteri di azione all'uopo richiesti, tali poteri sono conferiti con legge organica. Articolo 10: Principi di sussidiarietà e di proporzionalità L'esercizio dei poteri dell'Unione, come pure la loro estensione in conformità dell'articolo precedente, risponde ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Il principio di sussidiarietà implica che l'Unione interviene soltanto e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possano essere realizzati in grado sufficiente dagli Stati membri e siano quindi, a motivo della portata o degli effetti dell'azione prevista, più completamente realizzati a livello dell'Unione. Conformemente al principio di proporzionalità, l'azione dell'Unione non va al di là di quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi della Costituzione. Articolo 11: Cooperazione fra gli Stati membri L'Unione mira a rafforzare le forme di cooperazione esistenti fra gli Stati membri nella prospettiva di applicare loro le procedure e i meccanismi comunitari. A questo scopo, l'Unione agisce prendendo posizioni e conducendo azioni comuni nel quadro degli orientamenti generali stabiliti dal Consiglio europeo e dal Parlamento europeo. Articolo 12: Promozione dell'azione degli Stati membri L'Unione può raccomandare, promuovere o incentivare leazioni degli Stati membri nei settori inerenti o connessi agli scopi perseguiti dall'Unione, senza attribuirvi carattere cogente. L'Unione può altresì promuovere, negli stessi settori, attività coordinate degli Stati membri, alle quali può conferire un sostegno appropriato. TITOLO III: IL QUADRO ISTITUZIONALE Articolo 13: Istituzioni 1. Le istituzioni dell'Unione sono: - il Parlamento europeo, - il Consiglio europeo, - il Consiglio, - la Commissione, - la Corte di giustizia. 2. Esercitano le funzioni specifiche previste dalla Costituzione: - il Comitato delle Regioni, - la Banca centrale europea, - la Corte dei conti, - il Comitato economico e sociale. 3. Fatte salve le disposizioni dei trattati comunitari, una legge organica può creare altri organismi e agenzie dotati di personalità giuridica, cui conferisce compiti specifici. Ne definisce lo statuto e, in particolare, le modalità del loro controllo. Articolo 14: Parlamento europeo- Composizione Il Parlamento europeo è composto dai rappresentanti dei cittadini dell'Unione europea, eletti a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto per un periodo di cinque anni, con procedura elettorale uniforme. Il numero dei seggi, i principi della loro ripartizione e la procedura elettorale sono stabiliti con legge costituzionale. Articolo 15: Parlamento europeo - Attribuzioni Il Parlamento europeo: - partecipa con il Consiglio europeo alla definizione degli orientamenti politici generali dell'Unione; - congiuntamente con il Consiglio approva le leggi, vota il bilancio e dà la propria approvazione ai trattati internazionali dell'Unione; - elegge il Presidente della Commissione e vota la fiducia alla Commissione stessa; - esercita il controllo politico sull'attività dell'Unione e può costituire commissioni d'inchiesta; - esercita i poteri di nomina conferitigli dalla Costituzione e dai trattati; - esercita le altre attribuzioni previste dalla Costituzione e dai trattati comunitari. Articolo 16: Consiglio europeo Il Consiglio europeo riunisce i capi di Stato o di governo degli Stati membri e il presidente della Commissione. Il Consiglio europeo trasmette all'Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce, con la partecipazione del Parlamento europeo, gli orientamenti politici generali. Articolo 17: Consiglio - Composizione Il Consiglio è formato da un ministro di ciascuno Stato membro, competente per gli affari dell'Unione. Questi presiede una delegazione nominata in conformità delle regole costituzionali nazionali. Ciascuna delegazione esprime un voto unitario. Articolo 18: Consiglio - Attribuzioni Il Consiglio: congiuntamente con il Parlamento europeo approva le leggi, vota il bilancio e dà la propria approvazione ai trattati internazionali dell'Unione; coordina le politiche degli Stati membri quando la Costituzione lo prevede; esercita i poteri di nomina conferitigli dalla Costituzione; esercita le altre attribuzioni previste dalla Costituzione e dai trattati comunitari. Articolo 19: Presidenza del Consiglio Il Presidente del Consiglio è eletto alla maggioranza non ponderata dei cinque sesti degli Stati membri per la durata di un anno. Il mandato è rinnovabile e non può superare i tre anni. Articolo 20: Votazione in seno al Consiglio Le votazioni in seno al Consiglio avvengono sempre sulla base di una doppia maggioranza, quella degli Stati e quella della popolazione. La maggioranza semplice è data dalla maggioranza degli Stati che rappresentano la maggioranza della popolazione. La maggioranza qualificata è data dai 2/3 degli Stati che rappresentano i 2l3 della popolazione. La maggioranza superqualificata non viene conseguita quando 1/4 degli Stati membri rappresentanti 1/8 della popolazione dell'Unione o 1/8 degli Stati membri rappresentanti almeno 1/4 della popolazione dell¹Unione si oppongano. Articolo 21: Commissione - Composizione e indipendenza 1. La composizione della Commissione è stabilita con legge organica. 2. I membri della Commissione esercitano le loro funzioni nella più completa indipendenza e nell'interesse generale dell'Unione. Nell'adempimento dei loro compiti, essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo. Si astengono da qualsiasi atto incompatibile con l'essenza delle loro funzioni. Ogni Stato membro si impegna tanto a rispettare tale essenza quanto a non tentare di influenzare i membri della Commissione nell'esecuzione dei loro compiti. Articolo 22: Commissione - Nomina - Mozione di censura 1. La Commissione è nominata, per un periodo di cinque anni, secondo la procedura prevista al paragrafo 2. 2. All'inizio di ciascuna legislatura, il presidente della Commissione è eletto, su proposta del Consiglio europeo, dal Parlamento europeo alla maggioranza dei membri che lo compongono. I membri della Commissione sono scelti dal presidente di concerto con il Consiglio che delibera a maggioranza qualificata. La Commissione così costituita entra in funzione a seguito di un voto di fiducia del Parlamento europeo. 3. Il Parlamento europeo può, a maggioranza dei suoi membri, votare una mozione di censura, con un preavviiso di almeno tre giorni lavorativi; l'approvazione della mozione comporta le dimissioni collettive dei membri della Commissione, che gestiscono l'ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione. Articolo 23: Il Presidente della Commissione Il presidente della Commissione ripartisce le attribuzioni tra i membri della medesima. Coordina i lavori della Commissione e ha voto preponderante in caso di parità di voto. Il presidente può porre fine al mandato di un membro della Commissione, su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 24: Commissione - Poteri La Commissione: - esercita il controllo sul rispetto della Costituzione e degli atti dell'Unione, - partecipa al potere legislativo e dispone del potere di iniziativa, - esegue il bilancio e le leggi dell'Unione e adotta i regolamenti di esecuzione, in conformità delle disposizioni della Costituzione, - negozia e stipula i trattati internazionali dell'Unione, - esercita le altre attribuzioni previste dalla Costituzione e dai trattati comunitari. Articolo 25: Corte di giustizia Le funzioni della Corte di giustizia sono definite agli articoli 36-39. La Corte di giustizia è formata da giudici e da avvocati generali. Questi, scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano tutte le condizioni richieste per l'esercizio, nei loro rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, o siano giureconsulti in possesso di competenze riconosciute, sono nominati dal Parlamento europeo, alla maggioranza dei suoi membri, e dal Consiglio per un periodo di nove anni, non rinnovabile. Le modalità della nomina sono stabilite con legge organica. Articolo 26: Il Presidente della Corte di Giustizia I giudici designano tra loro, per tre anni, il Presidente della Corte di giustizia. Il suo mandato è rinnovabile. Articolo 27: Organizzazione e statuto della Corte 1. Una legge organica, su proposta della Corte di giustizia, fissa il regolamento di procedura, il numero dei suoi membri, il loro statuto, la costituzione delle camere della Corte e i casi in cui la Corte tiene obbligatoriamente seduta plenaria. 2. La Corte di giustizia ha autonomia finanziaria e amministrativa, nel quadro del bilancio dell'Unione. Articolo 28: Altre giurisdizioni Una legge organica può inoltre, su proposta della Corte di giustizia, istituire una o più giurisdizioni, con il compito di conoscere talune categorie di ricorsi, fatta salva la possibilità di adire la Corte di giustizia, se del caso limitatamente a questioni di diritto. Le funzioni, la composizione e i regolamenti di procedura sono stabiliti in conformità dei principi di cui agli articoli 25, 26 e 27. Articolo 29: Comitato delle regioni Il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti eletti dei poteri regionali e locali riconosciuti dagli Stati membri. Il Comitato deve essere consultato in via preliminare su tutte le iniziative legislative concernenti materie il cui elenco è fissato con legge organica. Articolo 30: Banca centrale europea La Banca centrale europea emette la moneta dell'Unione, ne garantisce la stabilità ed esercita le competenze previste dalla Costituzione. Gode dell'indipendenza necessaria all¹esercizio dei propri compiti. La Corte di giustizia garantisce il rispetto di questa indipendenza. TITOLO IV - FUNZIONI DELL'UNIONE Capitolo I - PRINCIPI Articolo 31: Atti dell'Unione 1. Le istituzioni dell'Unione, conformemente alla Costituzione, approvano: - le leggi costituzionali che modificano o completano la Costituzione: il Parlamento europeo a maggioranza dei 2/3 dei membri che lo compongono e il Consiglio a maggioranza superqualificata (1); - le leggi organiche che disciplinano, in particolare, la composizione, i compiti o le attività delle istituzioni e degli organi dell'Unione: il Parlamento europeo a maggioranza dei membri che lo compongono e il Consiglio a maggioranza qualificata (2); - le leggi ordinarie: il Parlamento europeo a maggioranza assoluta dei suffragi espressi ed il Consiglio a maggioranza semplice (3). 2. Le istituzioni dell'Unione emanano, conformemente alle leggi e alla Costituzione: - regolamenti d'esecuzione; - decisioni specifiche. 3. Le leggi e i regolamenti sono obbligatori in tutte le loro parti sul territorio dell'Unione. Le decisioni sono obbligatorie per i destinatari. 4. Le leggi possono assumere la forma di leggi quadro allorché si limitano a definire i principi generali della materia, fissano un obbligo di risultato per gli Stati membri e le altre autorità e danno mandato alle autorità nazionali e dell¹Unione per la loro attuazione. La legge può prevedere le disposizioni applicabili in caso di carenza degli Stati membri nell'attuazione delle leggi quadro. (1) All'unanimità durante un periodo transitorio di cinque anni. (2) A maggioranza superqualificata durante un periodo transitorio di cinque anni. (3) A maggioranza qualificata durante un periodo transitorio di cinque anni. Capitolo 2 - FUNZIONE LEGISLATIVA Articolo 32: Iniziativa legislativa Le leggi dell'Unione sono approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio. L'iniziativa legislativa ordinaria e organica spetta alla Commissione, salvo il caso in cui la Costituzione l¹attribuisca alla Corte di giustizia. In caso di inazione della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono di comune accordo presentare una proposta di legge. L'iniziativa di legge costituzionale spetta al Parlamento europeo, alla Commissione, al Consiglio o a uno Stato membro. Articolo 33: Delega ed esercizio urgente del Potere legislativo Con legge organica che precisi il contenuto, lo scopo, la portata e la durata dell'abilitazione, la Commissione può essere incaricata di emanare atti che possono derogare alle leggi ordinarie esistenti o modificarle. Capitolo 3 - FUNZIONE ESECUTIVA Articolo 34: Esecuzione delle leggi Gli Stati membri eseguono le leggi dell'Unione. Fatto salvo il primo comma, la Commissione dispone del potere regolamentare di esecuzione delle leggi dell'Unione e, nei casi previsti dai trattati o dalla legge organica, può prendere misure specifiche per l'applicazione del diritto dell'Unione. Al Consiglio può essere conferito per legge il potere regolamentare in settori specifici. Articolo 35: Controllo delle disposizioni nazionali d'esecuzione La Commissione controlla l'esecuzione delle leggi dell'Unione da parte degli Stati membri. Una legge organica stabilisce le modalità di questo controllo. CAPITOLO 4 - FUNZIONE GIURISDIZIONALE Articolo 36: Funzione giurisdizionale La Corte di giustizia e gli altri organi giurisdizionali comunitari e nazionali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione della presente Costituzione, come pure di tutti gli atti dell'Unione. L¹uniformità di interpretazione del diritto dell'Unione è assicurata in particolare dall'esercizio della competenza pregiudiziale. Articolo 37: Competenze della Corte di giustizia Le competenze della Corte di giustizia come previste dalla presente Costituzione e dai trattati comunitari possono essere modificate soltanto con legge costituzionale. Articolo 38: Violazione dei diritti dell'uomo La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi su qualsiasi ricorso presentato da un privato, inteso a denunciare la violazione da parte dell'Unione di un diritto dell'uomo garantito dalla Costituzione. Una legge costituzionale stabilisce le condizioni di presentazione dei ricorsi e le sanzioni irrogabili dalla Corte di giustizia. Articolo 39: Rispetto della ripartizione delle competenze Un ricorso per l'annullamento di un atto che esorbita dai limiti delle competenze dell'Unione può essere presentato dal Consiglio, dalla Commissione, dal Parlamento europeo o da uno Stato membro successivamente alla sua approvazione definitiva e prima della sua entrata in vigore. Una legge costituzionale stabilisce le modalità di detto ricorso. Capitolo 5 - FINANZE Articolo 40: Risorse e bilancio 1. La legge determina la natura e il massimale delle risorse finanziarie dell'Unione. Tale legge richiede il voto favorevole della maggioranza dei membri del Parlamento europeo e dei due terzi dei votanti e la maggioranza superqualificata del Consiglio(1). 2. L'insieme delle entrate e delle spese annue dell¹Unione è iscritto in bilancio. Quest'ultimo è approvato ogni anno in conformità della procedura legislativa. 3. Ogni proposta di nuova spesa è corredata della proposta della corrispondente entrata. 4. L'Unione è soggetta alla stessa disciplina di bilancio imposta agli Stati membri in virtù del diritto dell'Unione. Capitolo 6 - COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DEGLI STATI MEMBRI Articolo 41: Principio Nei settori oggetto di coordinamento o di cooperazione tra gli Stati membri, il Consiglio esercita le attribuzioni conferitegli. La Commissione e il Parlamento europeo sono associati all'azione del Consiglio. (1) L'unanimità durante un periodo transitorio di 10 anni TITOLO V - RELAZIONI ESTERE Articolo 42: Politica estera e di sicurezza comune 1. Il Consiglio europeo definisce i principi e gli orientamenti generali della politica estera e di sicurezza comune, compresa la politica di difesa comune e la difesa comune. 2. Il Consiglio decide, su proposta della Commissione o su richiesta di uno Stato membro, sulle posizioni e le azioni comuni dell'Unione. Salvo casi di estrema urgenza, esso consulta il Parlamento secondo modalità appropriate. In ogni caso tiene informato il Parlamento e gli rende conto del suo operato. Il Consiglio si pronuncia all'unanimità salvo i casi in cui, su proposta della Commissione, si pronuncia a maggioranza superqualificata. Dopo un periodo di cinque anni si pronuncia a maggioranza qualificata ed unicamente su proposta della Commissione. Articolo 43: Rappresentanza dell'Unione In base alle materie considerate, il Presidente del Consiglio o il Presidente della Commissione rappresentano l'Unione all'esterno. La rappresentanza diplomatica dell'Unione spetta alla Commissione che l'esercita nelle forme convenute con il Consiglio. Nei paesi in cui essa non è rappresentata, l'Unione può convenire con il Consiglio sulla designazione dello Stato membro più idoneo ad esercitare detta rappresentanza a nome dell'Unione. Articolo 44: Trattati 1. L'Unione ha il potere di concludere trattati. 2. I trattati, negoziati dalla Commissione, sono sottoposti all¹approvazione del Parlamento europeo, che delibera a maggioranza dei propri membri, e del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata. La Commissione esprime quindi il consenso dell'Unione. 3. Una legge organica stabilisce le condizioni in cui l¹approvazione può essere data con procedura interna semplificata. 4. I trattati così stipulati vincolano le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri. 5. Il Parlamento europeo, la Commissione, il Consiglio o uno Stato membro possono chiedere il parere della Corte di giustizia sulla compatibilità di un accordo con la presente Costituzione. Il trattato che sia stato oggetto di parere negativo può eventualmente essere approvato soltanto con legge costituzionale. 6. Allorché si preveda di concludere un trattato internazionale che modifica la Costituzione, le modifiche devono essere preventivamente approvate con legge costituzionale. 7. I trattati sono denunciati secondo le procedure previste per la loro conclusione. TITOLO VI: ADESIONE ALL'UNIONE Articolo 45: Adesione di nuovi membri Ogni Stato europeo le cui istituzioni e il cui sistema di governo siano fondati sui principi democratici e siano propri dello Stato di diritto, che rispetti i diritti fondamentali, i diritti delle minoranze e il diritto internazionale e si impegni a far proprio l¹acquis comunitario, può chiedere di divenire membro dell¹Unione. Le modalità di adesione sono oggetto di un trattato tra l¹Unione e lo Stato candidato. Il trattato deve essere approvato con legge costituzionale. TITOLO VII: DISPOSIZIONI FINALI Articolo 46 Gli Stati membri che lo auspichino possono adottare disposizioni che permettano loro di procedere più rapidamente ed addentrarsi più lontano degli altri sulla strada dell'integrazione europea, alla doppia condizione che il loro progresso resti sempre aperto ad ognuno degli altri Stati membri che desiderasse parteciparvi e che le disposizioni che essi adottano rimangano compatibili con gli obiettivi dell'Unione ed i principi della sua Costituzione. Essi possono, in particolare, adottare, per le materie di cui ai titoli V e VI del trattato sull'Unione europea, altre disposizioni ad essi soli applicabili. I membri del Parlamento, del Consiglio e della Commissione appartenenti agli altri Stati membri si astengono in occasione delle deliberazioni e delle votazioni relative agli atti adottati in virtù di quanto sopra. Articolo 47: Entrata in vigore La Costituzione è adottata ed entra in vigore allorché la maggioranza degli Stati membri rappresentanti i 4/5 della popolazione l'hanno ratificata. Gli Stati membri che non fossero stati in grado di depositare gli strumenti di ratifica entro i termini fissati, avranno la possibilità di scegliere tra uscire dall'Unione e mantenere la loro appartenenza all¹Unione così trasformata. Se uno di questi Stati decide di uscire dall'Unione, saranno conclusi accordi particolari volti a conferirgli uno statuto privilegiato nelle sue relazioni con l'Unione. TITOLO VIII: DIRITTI DELL'UOMO GARANTITI DALL'UNIONE 1. Diritto alla vita Ogni persona ha diritto alla vita e al rispetto della propria integrità fisica nonché alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere condannato a morte, sottoposto a tortura né a pene o trattamenti disumani o degradanti. 2. Dignità La dignità umana è inviolabile: comprende in particolare il diritto fondamentale della persona a risorse e prestazioni sufficienti per sé e per la propria famiglia. 3. Uguaglianza di fronte alla legge a) Tutti sono uguali di fronte alla legge. b) E' vietata ogni discriminazione fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, le opinioni politiche o d'altro tipo, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza etnica, il censo, la nascita o qualunque altra situazione. c) Deve essere garantita l'uguaglianza tra uomini e donne. 4. Libertà di pensiero E' garantita la libertà di pensiero, di coscienza e di religione. E' garantito il diritto degli obiettori di coscienza di rifiutare il servizio militare; l'esercizio di tale diritto non può comportare discriminazioni. 5. Libertà di opinione e di informazione a) Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee. b) L'arte, la scienza e la ricerca sono libere. 6. Vita privata a) Ogni persona ha diritto al rispetto e alla protezione della propria identità. b) E' garantito il rispetto della vita privata e familiare, della reputazione, del domicilio e delle comunicazioni private. c) I pubblici poteri non possono esercitare su persone o organizzazioni alcuna sorveglianza che non sia stata debitamente autorizzata dall'autorità giudiziaria competente. 7. Protezione della famiglia Ogni persona ha il diritto di fondare una famiglia. La famiglia è protetta sul piano giuridico, economico e sociale. Sono parimenti protetti la paternità e la maternità come pure i diritti dei figli. 8. Libertà di riunione Ogni persona ha il diritto di organizzare e di partecipare a riunioni e manifestazioni pacifiche. 9 Libertà di associazione Ogni persona ha il diritto alla libertà di associazione. 10. Diritto di proprietà Il diritto di proprietà è garantito. Nessuno può essere privato di una proprietà se non per motivi di pubblica utilità, nei casi e alle condizioni previste dalla legge e contro giusto e previo risarcimento. 11. Libertà professionale e condizioni di lavoro a) L'Unione riconosce il diritto al lavoro; l'Unione e gli Stati membri si dotano dei mezzi necessari per rendere effettivo questo diritto. b) Ogni persona ha il diritto di scegliere liberamente la propria attività, il proprio luogo di lavoro e di esercitare liberamente la propria professione. c) Nessuno può essere privato di un lavoro per ragioni arbitrarie né essere costretto ad effettuare un certo lavoro. 12. Diritti sociali collettivi a) Ai lavoratori è garantito il diritto di organizzare collettivamente la difesa dei propri diritti, compreso quello di dar vita a sindacati. b) E' garantito il diritto di negoziato tra le parti sociali nonché il diritto di concludere contratti collettivi a livello dell'Unione. c) E' garantito il diritto ad azioni collettive nonché il diritto di sciopero. d) I lavoratori hanno il diritto di essere informati regolarmente sulla situazione economica e finanziaria dell'azienda e di essere consultati sulle decisioni che possono avere effetti sui loro interessi. 13. Protezione sociale a) Ogni persona ha il diritto di beneficiare di prestazioni volte a difenderne la salute. b) Ogni persona sprovvista di risorse sufficienti ha diritto all'assistenza sociale e sanitaria. c) I lavoratori dipendenti e autonomi e le persone a loro carico hanno diritto alla sicurezza sociale o a un regime equivalente. d) Ogni persona che, per ragioni indipendenti dalla sua volontà, non disponga di un alloggio decoroso ha diritto all'aiuto dei poteri pubblici competenti. 14. Diritto all'istruzione a) Ogni persona ha diritto all¹istruzione e a una formazione professionale corrispondente alle proprie capacità. b) L'insegnamento è libero. c) E' garantito il diritto dei genitori a fare impartire un'istruzione conforme alle loro convinzioni religiose e filosofiche, nel rispetto del diritto dei figli al loro proprio sviluppo. 15. Diritto di accesso alle informazioni Ogni persona ha il diritto di accesso e di rettifica dei documenti amministrativi e degli altri dati che la riguardano. 16. Partiti politici La costituzione dei partiti politici è libera. Essi devono ispirarsi ai principi democratici comuni agli Stati membri. 17. Accesso alla giustizia a) Ogni persona ha diritto a un effettivo ricorso davanti a un giudice designato dalla legge. b) Ogni persona ha diritto a che la propria causa sia celebrata con giustizia, in pubblico e in termini di tempo ragionevoli, da un tribunale indipendente e imparziale costituito preventivamente per legge. c) L'accesso alla giustizia è garantito. A chi non disponga di risorse sufficienti per adire la giustizia è concessa un¹assistenza giuridica. 18. Non bis in idem Nessuno può essere perseguito né condannato per fatti per i quali sia già stato assolto o condannato. 19. Non retroattività Nessuna responsabilità può essere attribuita per azioni o omissioni per le quali tale responsabilità non esisteva secondo il diritto applicabile nel momento in cui sono state commesse. 20. Diritto di petizione Ogni persona ha il diritto di presentare per iscritto istanze o lagnanze ai poteri pubblici, i quali sono tenuti a darvi risposta. 21. Diritto al rispetto dell'ambiente Ogni persona ha diritto alla protezione e alla conservazione del proprio ambiente naturale. 22. Limiti Non è ammessa alcuna deroga al rispetto dei diritti e delle libertà garantiti dalla presente Costituzione, salvo nei limiti ragionevoli e necessari per la salvaguardia di una società democratica, in virtù di una legge che ne rispetti il contenuto essenziale. 23. Livello di protezione Nessuna disposizione della presente Costituzione può essere interpretata come restrittiva della protezione offerta dal diritto dell'Unione, dal diritto degli Stati membri e dal diritto internazionale. 24. Abusi di diritto Nessuna disposizione della presente Costituzione può essere interpretata come implicante un qualsivoglia diritto a darsi ad un'attività o a compiere un atto inteso a limitare o a vanificare i diritti e libertà in essa enunciati |