Sull'obiezione di coscienza

Modifiche alla legge 15 dicembre 1972, n.772, recante norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza.

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI CICCIOMESSERE, FORTUNA, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BALDELLI, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO Presentata il 15 febbraio 1980

SOMMARIO: Il progetto di revisione della legge vigente sull'obiezione di coscienza propone la eliminazione del sindacato sui motivi che spingono il giovane al rifiuto delle armi, l'equiparazione della durata del servizio civile rispetto a quello militare, l'affidamento alle Regioni della gestione del servizio civile sostitutivo e la smilitarizzazione dello stesso e, infine, la possibilità anche per i militari di dichiararsi obiettori di coscienza. (CAMERA DEI DEPUTATI - VIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI N. 1412)

Colleghe deputate, colleghi deputati,

dopo otto anni di applicazione, la legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza, appare sempre meno adeguata a dare giusta soluzione sia al problema del pieno riconoscimento del diritto all'obiezione di coscienza, sia a quello dell'organizzazione del servizio civile. Del resto il livello di maturazione del problema dell'obiezione ed in generale delle forme più adeguate ad assicurare la pace è molto cresciuto nel Paese e nella classe dirigente. L'obiettore non è più visto come un "traditore" o, peggio, un "imboscato" e la sua testimonianza civile non crea più quei timori che nel 1972 impedirono soluzioni legislative più avanzate. Appare quindi urgente provvedere ad una generale revisione del testo di legge innanzitutto sciogliendo l'assurdo giuridico contenuto negli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, che pretendono di definire da una parte i motivi di coscienza che sono alla base del rifiuto della divisa militare e dall'altra istituendo una commissione che dovrebbe rovistare nella coscienza dei cittadini per verificare la profondità o la sincerità dei motivi di coscienza addotti. Le conseguenze di una simile normativa, denunciate del resto anche in sede di discussione della legge nel 1972, sono a tutti note: la commissione ministeriale, praticamente paralizzata dalle continue dimissioni dei suoi membri (clamorosa fu la prima del professor Ponzo) che verificano l'impossibilità di entrare, senza procedure intollerabili, nella coscienza dei giovani che presentano domanda di ammissione al servizio civile, si è ridotta ad un organo di mera registrazione delle relazioni informative dei carabinieri. Questa commissione non può quindi che riconoscere la maggioranza delle domande pervenute (peraltro simili o uguali nella forma) respingendo (ovvero dando parere negativo al Ministro) le domande di coloro che si trovano in una condizione prevista dal terzo comma dell'articolo I della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (condanne per detenzione di armi, possesso di licenze di caccia, ecc.). In alcuni casi quando le motivazioni del rigetto della domanda sono attinenti ai contenuti dell'obiezione di coscienza o alla condotta dell'obiettore, lunghi contenziosi si aprono davanti ai tribunali amministrativi che nel maggior numero dei casi giudicano pretestuose o indimostrabili le tesi del Ministro. Sempre a questo proposito non dobbiamo dimenticare i numerosi ricorsi pendenti davanti alla Corte Costituzionale in relazione alla compatibilità di queste norme odiose con i principi della Carta fondamentale. Il progetto di legge che presentiamo prevede l'abolizione della commissione ed il trasferimento del potere di ammissione al servizio civile direttamente al Ministro della difesa (sulla base di soli criteri oggettivi previsti dal terzo comma dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1972, numero 772) non solo per i motivi di principio prima esposti ma anche in conseguenza del fatto che le difficoltà in cui opera la commissione provocano ritardi rilevanti nella definizione delle domande di obiezione di coscienza. Circa i pericoli paventati di un indiretto contributo alla professionalizzazione dell'esercito che l'abolizione della commissione ministeriale provocherebbe, non possiamo che rispondere che altre sono le cause di questo fenomeno deprecabile e non certo i duemila obiettori. E anche fossero di più ricordiamo che in Germania vengono riconosciuti ogni anno 50.000 obiettori e sotto questo aspetto non è stata certo modificata la caratteristica dell'esercito germanico. La proposta di equiparazione del servizio civile con quello militare rappresenta del resto il doveroso pieno riconoscimento della testimonianza di pace dell'obiettore di coscienza che non deve essere "punito" con la determinazione di un servizio sostitutivo più lungo. La presente proposta di legge affronta anche altre contraddizioni della legge 15 dicembre 1972, n. 772, che quando da una parte riconosce per il giovane che si dichiara "contrario in ogni circostanza alL'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza" il diritto di optare per un servizio civile, dall'altra vanifica sostanzialmente questa scelta imponendo regolamenti, leggi, controllo militare sulla sua attività di servizio. L'esperienza di quattro anni di applicazione della legge ha dimostrato l'incompatibilità fra un serio servizio civile e le restrizioni militari. La legge 15 dicembre 1972, n. 772, si rivela poi estremamente carente per quanto riguarda l'organizzazione del servizio civile, demandando genericamente al Governo l'istituzione di un servizio civile nazionale. Con il progetto che presentiamo si colma tale lacuna regolando con una legge dello Stato criteri di organizzazione del servizio civile già praticamente in atto con il pieno consenso del Ministero della difesa. Da molti anni infatti la direzione generale della leva e in particolare l'ufficio per gli obiettori di coscienza e i volontari civili ha riconosciuto di fatto l'autodeterminazione e l'autogestione del servizio civile da parte degli obiettori e degli enti. Ciò perché questo viene ritenuto l'unico sistema per realizzare un rapporto soddisfacente tra le due parti interessate: favorendo da un lato la prestazione di un servizio perfettamente adeguato alle capacità, alle conoscenze, alle aspirazioni degli obiettori, dall'altro valutando in maniera adeguata le diverse caratteristiche degli enti. Da molti anni, infatti, la lega degli obiettori di coscienza è praticamente delegata a presentare i progetti di servizio civile che prevedono corsi di formazione della durata di due mesi durante i quali obiettori ed enti hanno la possibilità di approfondire i successivi programmi di lavoro. Ma l'aumento del numero degli obiettori in quest'ultimo periodo e la riconosciuta necessità di inserire il servizio degli obiettori nell'ambito di una logica assistenziale nazionale ha fatto emergere la necessità che i corsi di formazione non siano più improvvisati e disorganici ma inseriti all'interno delle competenze regionali.