STATUTO DEL
PARTITO RADICALE - 1967
1. IL PARTITO
1.1. Il Partito
Radicale è un organismo politico, costituito dagli
iscritti al partito, dagli iscritti nelle
associazioni non radicali aderenti a livello
regionale, dalle associazioni radicali, dai partiti
radicali regionali, dalle associazioni o gruppi
aderenti a livello regionale, dalle associazioni o
gruppi aderenti a livello federale.
Gli organi del partito
federale sono il congresso, il consiglio federativo,
il segretario e la giunta, il tesoriere, il collegio
dei revisori dei conti.
1.2. I finanziamenti
del partito federale provengono dalle quote
individuali degli iscritti, dalle quote delle
associazioni aderenti a livello regionale ai sensi
dell'art. 3.3., dai contributi delle associazioni
aderenti a livello federale, da altri contributi
individuali - anche di persone che non abbiano
vincoli associativi con il partito - in relazione a
specifiche attività ed iniziative, dai proventi di
particolari attività ed iniziative preventivamente e
pubblicamente proposte dal segretario e dal
tesoriere. Il partito federale e tenuto ad
amministrare i propri proventi finanziari attenendosi
a scritture contabili, redatte con criteri di
analiticità, tali criteri sono proposti dal
tesoriere e approvati dal consiglio federativo. I
bilanci del partito federale sono pubblici. Il
partito non ammette cariche retribuite.
2. DEGLI ISCRITTI
DELLE ASSOCIAZIONI DEI PARTITI REGIONALI
2.1. Gli iscritti
2.1.1. Può iscriversi
al partito radicale chiunque, anche non cittadino
italiano abbia compiuto l'età di 16 anni.
Le condizioni di
iscrizione al partito sono l'accettazione del
presente statuto, il versamento delle quote
individuali al partito federale nella misura
stabilita dal congresso federale, l'impegno ad
aderire o a costituire associazioni radicali secondo
i propri interessi politici, culturali, sindacali, o
altri. Le iscrizioni sono accolte dalla segreteria
del partito federale, direttamente o tramite le
associazioni radicali, o i partiti regionali.
2.2. Le associazioni
radicali
2.2.1. Sono costituite
ognuna da un minimo di iscritti stabilito dal
congresso del partito federale, i quali si associano
per conseguire, con riferimento territoriale comune,
finalità politiche, culturali, sindacali o altre,
autonomamente determinate e finanziate. Sono rette da
propri ordinamenti democratici, nel rispetto del
presente statuto. Nello svolgere le proprie attività
ed iniziative sono tenute ad attuare, per quanto di
propria pertinenza, e nel rispetto delle indicazioni
fornite dagli organi esecutivi federali e regionali,
le deliberazioni vincolanti a termini del presente
statuto e di quello del partito regionale cui sono
federale.
Gli ordinamenti delle
associazioni prevedono la nomina di un responsabile
della gestione dei fondi il quale terrà regolari
scritture di bilancio, secondo i criteri unificati
stabiliti dagli organi del partito federale.
2.2.2. Qualora nel
territorio di uno stesso comune esistano più
associazioni radicali, tra le medesime si provvede ad
istituire una rappresentanza comune ogni qualvolta si
debbano perseguire finalità che per la loro natura o
portata trascendano il raggio di azione o di
interessi delle singole associazioni. In particolare,
un comitato ad hoc verrà istituito per la
partecipazione del partito alle elezioni comunali.
Con criteri analoghi
si provvede alla costituzione di un comitato tra le
associazioni di una medesima provincia - fino a
quando tali organi amministrativi non saranno stati
soppressi - per la partecipazione del partito alle
elezioni provinciali.
Gli accordi elettorali
per le elezioni comunali nei comuni con oltre 500.000
abitanti vengono sottoposti al consiglio federativo
del partito federale, che ne riferisce al congresso.
Quelli per gli altri
comuni e quelli per le provinciali, al consiglio
federativo del partito regionale.
2.3. I partiti
regionali radicali
2.3.1. I partiti
regionali radicali sono organismi politici che
perseguono finalità autonomamente determinate e
finanziate, e sono retti da propri ordinamenti
democratici, nel rispetto del presente Statuto. Sono
costituiti ciascuno dalla federazione di più
associazioni radicali, con un minimo di iscritti
complessivo che è stabilito dal congresso del
partito federale, e da associazioni e gruppi aderenti
non radicali, che svolgono la propria attività a
livello e nell'ambito regionale. Nello svolgere le
proprie attività ed iniziative, i partiti regionali
sono tenuti ad attuare, secondo le indicazioni
fornite dagli organi esecutivi del partito federale,
le deliberazioni del congresso federale vincolanti a
termini del presente statuto. L'adesione delle
associazioni e gruppi non radicali a livello
regionale è approvata dal consiglio federativo del
partito regionale interessato, ed è sottoposta a
ratifica del congresso regionale. L'ambito
territoriale di ciascun partito regionale è
stabilito dal consiglio federativo del partito
federale e, in assenza di diverse specifiche
deliberazioni, coincide con quella delle regioni. Gli
ordinamenti dei partiti regionali radicali sono
ratificati dal congresso del partito federale. Essi
prevedono tra gli organi: il congresso, il consiglio
federativo, il segretario e il tesoriere. I partiti
regionali sono tenuti ad amministrare i propri
proventi finanziari attenendosi a scritture di
bilancio uniformate ai criteri stabiliti dagli organi
del partito federale.
2.3.2. I partiti
regionali provvedono alla scelta e alla presentazione
dei candidati per le elezioni regionali, nonché per
quelle della camera dei deputati e del senato; il
consiglio federativo regionale riferisce al congresso
regionale sugli accordi elettorali per le elezioni
provinciali e per quelle nei comuni con meno di
500.000 abitanti. Sugli accordi elettorali per le
elezioni regionali e per quelle della camera dei
deputati e del senato, il consiglio federativo del
partito federale riferisce al congresso del partito
federale.
3. ASSOCIAZIONE E
GRUPPI NON RADICALI ADERENTI
3.1. Associazioni e
gruppi non radicali che perseguono proprie finalità
politiche, culturali, sindacati ed altre possono
aderire, in quanto tali, al partito radicale.
L'adesione di tali associazioni o gruppi non comporta
l'iscrizione al partito radicale dei loro iscritti o
aderenti. Il periodo di adesione può essere anche
limitato nel tempo, e prefissato.
3.2. Si fa luogo
all'adesione: a) a livello federale, sulla base di
accordi fra gli organi direttivi di associazioni o
gruppi non radicali che svolgono attività a livello
e nell'ambito interregionale e gli organi del partito
federale. Gli accordi precisano l'entità e le
modalità di versamento del contributo finanziario al
partito federale da parte dell'associazione o gruppo
che aderisce. Con l'approvazione dell'accordo,
l'associazione o gruppo aderente acquista il diritto,
per il periodo di adesione, di designare tra i propri
iscritti o aderenti da uno a tre rappresentanti come
membri effettivi del consiglio federativo del partito
federale; b) a livello regionale, sulla base di
analoghi accordi con associazioni o gruppi non
radicali che svolgono attività a livello e
nell'ambito regionale. Gli accordi precisano
l'entità e le modalità di versamento del contributo
finanziario a] partito regionale da parte
dell'associazione o gruppo che aderisce e
stabiliscono il diritto di quest'ultima di designare
a tutti gli effetti almeno un rappresentante nel
consiglio federativo del partito regionale.
3.3. Le associazioni e
i gruppi aderenti a livello regionale partecipano con
propri delegati ai congressi dei partiti regionali,
secondo i criteri e le modalità stabilite
dall'ordinamento del partito regionale cui
aderiscono. Esse si impegnano inoltre ad indire tra i
propri iscritti ed aderenti le elezioni per l'invio
dei delegati al congresso del partito stesso, per
ogni votante, una quota di ammontare pari alla metà
di quella fissata per gli iscritti al partito
radicale. In tali elezioni, gli aderenti iscritti al
partito radicale godono del diritto di elettorato
passivo, ma non di quello di elettorato attivo.
4. ORGANI DEL PARTITO
FEDERALE
4.1. Il Congresso
4.1.1. E' l'organo
deliberativo del partito, di cui stabilisce gli
orientamenti e l'indirizzo politico, fissandone gli
specifici obiettivi e precisandone i settori di
attività. Il congresso ordinario ha luogo ogni anno,
nella prima settimana di novembre, ed è
obbligatoriamente convocato dal segretario del
partito federale entro il 30 settembre; il congresso
straordinario può essere convocato dal segretario
del partito radicale, dal consiglio federativo del
partito federale con la maggioranza assoluta dei suoi
membri, da un terzo degli iscritti da almeno sei mesi
al partito.
Il congresso è
costituito dai delegati delle associazioni radicali e
dai delegati delle associazioni e gruppi non radicali
aderenti ai partiti regionali. Il consiglio
federativo del partito federale stabilisce il
rapporto tra i delegati e gli iscritti aderenti alle
associazioni radicali, fermo il principio che ogni
associazione radicale ha il diritto di inviare almeno
un delegato. Il rapporto tra delegati ed associati -
votanti - iscritti alle associazioni e gruppi non
radicali aderenti ai partiti regionali è stabilito
nella metà di quello precedente.
4.1.2. Le
deliberazioni adottate con la maggioranza dei 3/4
sono vincolanti per le associazioni radicali e per i
partiti radicali regionali; divengono de] pari
vincolanti le deliberazioni adottate a maggioranza
semplice, qualora sulle stesse si sia successivamente
espresso il consiglio federativo del partito federale
con maggioranza dei 2/3.
4.1.3. Il congresso:
a) eleggere il
segretario del partito federale; questi propone una
giunta di 7 membri, che viene ratificata dal
congresso;
b) elegge un numero di
membri del consiglio federativo del partito federale
Fari ad un terzo dei segretari regionali costituiti;
c) elegge il tesoriere
ed il collegio dei revisore dei conti;
d) approva il bilancio
consuntivo presentato dal tesoriere e vistato dai
revisori dei conti;
e) approva, con
maggioranza dei 3/4, lo schieramento unico elettorale
nazionale;
f) ratifica le
adesioni al partito federale di associazione o gruppi
non radicali, proposte dal segretario e deliberate
dal consiglio federativo.
4.2.11 Consiglio
federativo
4.2.1. E' composto dai
segretari dei partiti regionali, dai delegati delle
associazioni e gruppi non radicali aderenti a livello
federale, dagli eletti al congresso. Partecipano ai
lavori, senza diritto di voto, il segretario e la
giunta federale. Il segretario del partito federale
presiede le riunioni. Il consiglio federativo si
riunisce almeno tre volte l'anno.
4.2.2. Il consiglio
federativo:
a) Esprime parere
sulle iniziative per l'attuazione dei deliberati del
congresso che abbiamo riportato la maggioranza dei
3/4;
si pronuncia sui
deliberati del congresso che abbiano riportato la
maggioranza semplice; tale parere diviene vincolante
se adottato con la maggioranza dei 2/3;
si pronuncia su
proposte respinte dal congresso; ove tale parere sia
espresso all'unanimità, gli organi federali dovranno
dargli attuazione;
si pronuncia su
iniziative non trattate dal congresso; ove la
pronuncia sia espressa a maggioranza dei 2/3, gli
organi esecutivi dovranno darle attuazione; sulle
questioni di cui sopra può fare proposte e chiedere
notizie all'esecutivo;
esprime parere sulle
iniziative di politica finanziaria che gli siano
state sottoposte dal tesoriere;
b) coordina la
politica del partito federale con quella dei partiti
regionali esprimendo pareri su iniziative politiche
di questi ultimi e avanzando agli stessi proposte di
iniziativa;
c) esprime parere
sugli accordi elettorali stipulati dai partiti
regionali per le elezioni regionali e per le elezioni
politiche e su quelli stipulati dai Comitati ad hoc
per le comunali nei comuni con oltre 500.000
abitanti;
d) delibera a
maggioranza semplice sull'adesione di associazioni e
gruppi che aderiscono a livello federale;
e) approva il
regolamento e l'ordine del giorno del congresso,
esamina la documentazione relativa alla verifica
poteri;
f) garantisce la
circolazione delle informazioni all'interno del
partito.
4.3. Il segretario, la
giunta
4.3.1. Il segretario
è responsabile della attuazione della politica del
partito federale, secondo le direttive fissate dal
congresso e le pronunce del consiglio federativo. La
giunta coadiuva il segretario nello svolgimento delle
sue attività.
4.3.2. Il segretario:
fornisce, agli organi esecutivi dei partiti
regionali, le necessarie direttive per l'attuazione
delle deliberazioni vincolanti per tutto il partito;
prende accordi con tali organi per l'attuazione delle
altre iniziative cui deve dare esecuzione; può
chiedere un parere al consiglio federativo
sull'attuazione dei deliberati congressuali e delle
pronunce del consiglio stesso; sottopone al consiglio
federativo le deliberazioni approvate dal congresso a
maggioranza inferiore ai 3/4; sottopone altres
al consiglio federativo le proposte respinte dal
congresso che ritenga meritevoli di considerazione ed
iniziative sulle quali il congresso non si sia
pronunciato.
4.4. Il tesoriere
4.4.1. Il tesoriere
amministra i fondi a disposizione del partito
federale ed è responsabile della loro gestione.
Presenta al congresso il bilancio, con una relazione
finanziaria. Propone alla giunta e al consiglio
federativo le iniziative di politica finanziaria e
può chiedere al consiglio federativo un parere su
qualsivoglia iniziativa, per ragioni di carattere
finanziario.
4.5. Il collegio dei
revisori dei conti
4.5.1. E' composto da
tre membri nominati dal congresso; ha poteri di
revisione e di ispezione contabile; vista il bilancio
consuntivo e presenta al congresso una relazione
finanziaria sulla gestione conclusa.
5. ELEZIONI ED ELETTI
5.1. In tutte le
elezioni cui partecipa con liste proprie (comunali,
provinciali, regionali, politiche) il partito si
presenta con la denominazione "Partito
Radicale". Gli eletti, nell'esercizio della loro
attività rappresentativa, non sono vincolati da
mandati né da alcuna disciplina. La libertà di voto
non è limitata da deliberazioni dei gruppi degli
eletti, deliberazioni che hanno valore indicativo.
NORME TRANSITORIE
Il terzo congresso del
partito radicale eleggerà direttamente il segretario
del partito, e una direzione di diciannove membri,
sulla base di una lista aperta, nella quale sono
iscritti tutti coloro che si presentano come
candidati. Ogni delegato potrà votare undici nomi.
La direzione sarà integrata con i segretari dei
partiti regionali, via via che saranno eletti e con
rappresentanti delle associazioni e gruppi aderenti a
livello federale. I compiti del consiglio federativo
saranno assolti dalla direzione fino a quando il
consiglio stesso sarà stato costituito. Fino a
quando saranno stati costituiti i partiti regionali,
i loro compiti sono assolti dal partito federale. Il
consiglio federale del partito federale si
costituisce con la presenza di almeno dieci segretari
di partiti regionali.