Prefazione

Nota introduttiva

Cap. I - I PRIMI PASSI

1. Come muore il primo partito radicale
2. I giovani guastatori
3. Partito nuovo, politica nuova
4. Primi nuclei per un "partito, non partito"
5. Verso il congresso di rifondazione
6. Il terzo Congresso e lo statuto. Per un'alternativa laica

Cap. II - LE BATTAGLIE PER IL DIVORZIO

1. Tutti uniti, nella lega
2. Dalle manifestazioni di piazza, all'approvazione della legge
3. Il referendum: eravamo soli e disperati, siamo milioni...

Cap. III - DALLE PIAZZE AL PARLAMENTO (1967/1976)

1. Comincia la lunga marcia
2. Dietro ai mille radicali: i movimenti, le prime sedi periferiche
3. Per i referendum: col tavolo sulle spalle
4. Si contano i soldi (bilanci 1973/74/75)
5. L'Italia risponde a Pannella. Quattro radicali alla Camera
6. Dopo il successo elettorale: la disorganizzazione scientifica. Nasce la ribellione interna

Cap. IV - PROGETTO PER UN'ITALIA DIVERSA

1. Uniti a sinistra, fuori la D.C.
2. Otto referendum contro "il regime"
3. Radicali e socialisti: una relazione contrastata
4. La seconda sfida ai cattolici: l'aborto
5. I cittadini ed il Potere: "la carta delle libertà".

Cap. V - TRA AZIONE DIRETTA E PARLAMENTO

1. Stretti tra due chiese: sempre più minoranza
2. 5 milioni di firme per 8 referendum
3. Il finanziamento pubblico: prendere o lasciare
4. La svolta del '79: la lotta alla fame nel mondo
5. Il Partito Omnibus.

Cap. VI - I RADICALI NEL PARLAMENTO

1. In nome del regolamento.

Cap. VII - VERSO IL PARTITO TRANSNAZIONALE

1. Il gruppo romano e gli altri
2. La seconda rifondazione. La questione dei partiti regionali
3. Referendum: ciclo compiuto. Comincia la diaspora. Fame e massacro della natura
4. Si chiude? Il congresso di Budapest. Ma il partito non morirà

Conclusioni

APPENDICE

I congressi del Partito Radicale

Statuto del Partito Radicale - 1967

Statuto del Partito Radicale - 1989

I bilanci dal 1972 al 1989

Elezioni: le percentuali del P.R. (1976-1987)

Gli eletti nelle liste del P.R. (1976-1992)

 

STATUTO 1989

 

PREAMBOLO (*) ALLO STATUTO DEL PR

 

Il Partito radicale

proclama il diritto e la legge diritto e legge anche politici del Partito radicale, proclama nel loro rispetto la fonte insuperabile di legittimità delle istituzioni, alla non - collaborazione, alla obiezione di coscienza, alle supreme forme di lotta nonviolenta per la difesa, con la vita, della vita, del diritto, della legge.

Richiama se stesso, ed ogni persona che voglia sperare nella vita e nella pace, nella giustizia e nella libertà, allo stretto rispetto, all'attiva difesa di due leggi fondamentali quali la Dichiarazione dei diritti dell'uomo (auspicando che l'intitolazione venga mutata in "Diritti della persona") e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo nonché delle Costituzioni degli Stati che rispettino i principi contenuti nelle due carte; al rifiuto dell'obbedienza e del riconoscimento di legittimità, invece, per chiunque le violi, chiunque non le applichi, chiunque le riduca a verbose dichiarazioni meramente ordinatorie, cioè a non-leggi. Dichiara di conferire all'imperativo del "non uccidere" valore di legge storicamente assoluta, senza eccezioni, nemmeno quella della legittima difesa. Delibera che, d'ora in poi, fino alla sconfitta della politica di sterminio per fame e per guerra, a testimonianza di pietà, di umana consapevolezza e di civile dignità, l'emblema del partito venga corretto in modo da risultare "abbrunato" in segno di lutto, onde contrapporlo al rifiuto decretato dal potere degli Stati di almeno onorare con un qualsiasi segno ufficiale l'immensa parte dell'umanità in questi anni, in questi mesi, sterminata.

 

STATUTO DEL PARTITO RADICALE

 

1. IL PARTITO

 

1.1. Le strutture e gli organi

 

1.1.1. Il Partito radicale è un organismo politico costituito dagli iscritti al partito, dalle associazioni radicali e dalle associazioni o gruppi non radicali aderenti a livello federale. Gli organi del partito federale sono il congresso, il consiglio federale, il primo segretario e la segreteria federale, il tesoriere, il collegio dei revisori dei conti.

 

1.2. I finanziamenti

 

1.2.1. I finanziamenti del partito federale provengono dalle quote individuali degli iscritti, dai contributi delle associazioni o gruppi non radicali aderenti a livello federale ai sensi dell'articolo 3.2., da altri contributi individuali - anche di persone che non abbiano vincoli associativi con il partito - in relazione a specifiche attività ed iniziative, dai proventi di particolari attività ed iniziative preventivamente e pubblicamente proposte dal primo segretario e dal tesoriere. I bilanci del partito federale sono pubblici e vengono predisposti sulla base di scritture contabili redatte secondo le norme di una ordinata contabilità. I criteri di impostazione dei bilanci e delle scritture contabili sono predisposti dal tesoriere e approvati dal consiglio federale. Il partito non ammette cariche retribuite.

 

2. GLI ISCRITTI E LE ASSOCIAZIONI RADICALI

 

2.1. Gli Iscritti

 

2.1.1. Chiunque può iscriversi al Partito Radicale. Le condizioni di iscrizione al partito sono l'accettazione del presente statuto, il versamento delle quote individuali al partito federale nella misura stabilita dal congresso federale, l'impegno ad aderire o a costituire associazioni radicali secondo i propri interessi politici, culturali, sindacali o altri. Le iscrizioni sono raccolte dalla segreteria del partito federale, direttamente o tramite le associazioni radicali.

 

2.2. Le associazioni radicali

 

2.2.1. Sono costituite ognuna da un minimo di iscritti stabilito dal congresso del partito federale, i quali si associano per conseguire finalità politiche, culturali, sindacali o altre, autonomamente determinate e finanziate, senza riferimento ad un ambito territoriale. Non rientra tra gli scopi delle associazioni radicali la presentazione di proprie liste alle elezioni politiche e amministrative. Sono rette da propri ordinamenti democratici, nel rispetto del presente statuto; hanno una propria denominazione ed un proprio simbolo. Nello svolgere le proprie attività ed iniziative sono tenute ad attuare, per quanto di propria pertinenza e nel rispetto delle indicazioni fornite dagli organi esecutivi federali, le deliberazioni vincolanti ai termini del presente statuto. Gli ordinamenti delle associazioni prevedono la nomina di un responsabile della gestione dei fondi, il quale terrà scritture contabili, secondo i criteri unificati stabiliti dagli organi del partito federale.

 

3. LE ASSOCIAZIONI E I GRUPPI NON RADICALI ADERENTI

 

3.1. Associazioni e gruppi non radicali che perseguono proprie finalità politiche, culturali, sindacali o altre possono aderire in quanto tali, al Partito radicale. L'adesione di tali associazioni o gruppi non comporta l'iscrizione al Partito radicale dei loro iscritti o aderenti. Il periodo di adesione può anche essere limitato nel tempo e prefissato.

 

3.2. Si fa luogo all'adesione a livello federale sulla base di accordi fra gli organi direttivi di associazioni o gruppi non radicali e gli organi del partito federale. Gli accordi precisano l'entità e le modalità di versamento del contributo finanziario al partito federale da parte dell'associazione o gruppo che aderisce. Con l'approvazione dell'accordo, l'associazione o gruppo aderente acquista il diritto, per il periodo di adesione, di designare fra i propri iscritti o aderenti i membri effettivi del consiglio federale e i delegati al congresso nel numero fissato negli accordi stessi.

 

4. ORGANI DEL PARTITO FEDERALE

 

4.1. Il congresso

 

4.1.1. E' l'organo deliberativo del partito, di cui stabilisce gli orientamenti e l'indirizzo politico, fissandone gli specifici obiettivi e precisandone i settori di attività. Il congresso ordinario ha luogo ogni anno, nella prima settimana di novembre, ed è obbligatoriamente convocato dal primo segretario entro il 30 settembre; il congresso straordinario può essere convocato dal primo segretario, dal consiglio federale con la maggioranza assoluta dei suoi membri, da un terzo degli iscritti da almeno sei mesi al partito.

Il congresso è costituito dagli iscritti al Partito radicale e dai delegati delle associazioni o gruppi non radicali aderenti a livello federale.

 

4.1.2. Le deliberazioni adottate con la maggioranza dei 3/4 sono vincolanti per le associazioni radicali; divengono del pari vincolanti e deliberazioni adottate a maggioranza semplice, qualora sulle stesse si sia successivamente espresso il consiglio federale con maggioranza dei 2/3.

 

4.1.3. Il congresso:

a) elegge il primo segretario del partito federale; questi propone una segreteria composta da cinque a undici membri, che viene ratificata dal congresso;

b) elegge un numero di membri del consiglio federale non inferiore a trenta;

c) elegge il tesoriere ed il collegio dei revisori dei conti;

e) ratifica le adesioni al partito federale di associazioni e gruppi non radicali, proposte dal primo segretario e deliberate dal consiglio federale.

 

4.2. Il consiglio federale

 

Il consiglio federale è composto:

a) dai membri eletti in Congresso in misura di 35;

b) dai seguenti membri di diritto purché iscritti al PR per il 1989: ex segretari ed ex tesorieri, parlamentari ed ex-parlamentari, ex membri di segreteria e di giunta esecutiva. Partecipano ai lavori, senza diritto di voto, il primo segretario, la segreteria federale ed il tesoriere. Il consiglio federale elegge nel suo seno un presidente e si riunisce in via ordinaria ogni due mesi ed in via straordinaria su richiesta del primo segretario o di 1/5 dei suoi membri.

Il consiglio federale:

a) esprime parere sulle iniziative per l'attuazione dei deliberati del congresso; si pronuncia sui deliberati del congresso che abbiano riportato la maggioranza semplice; tale parere diviene vincolante se adottato con la maggioranza dei 2/3;

si pronuncia su proposte respinte dal congresso; ove tale parere sia espresso all'unanimità, gli organi federali dovranno dargli attuazione; si pronuncia su iniziative non trattate dal congresso; ove la pronuncia sia espressa a maggioranza dei 2/3, gli organi esecutivi dovranno dargli attuazione; sulle questioni di cui sopra può fare proposte e chiedere notizie all'esecutivo; esprime parere sulle iniziative di politica finanziaria che gli siano sottoposte dal tesoriere;

b) delibera a maggioranza semplice, su proposta del primo segretario, sull'adesione di associazioni e gruppi non radicali;

c) approva il regolamento e l'ordine del giorno del congresso; presenta al congresso una relazione;

d) garantisce la circolazione delle informazioni all'interno del partito.

 

4.3 Il primo segretario e la segreteria federale.

 

4.3.1. Il primo segretario è eletto dal congresso ed è responsabile dell'attuazione della politica del partito federale, secondo le direttive fissate dal congresso e le pronunce del consiglio federale. Il primo segretario è coadiuvato dai segretari federali; insieme costituiscono la segreteria federale.

Il primo segretario è il legale rappresentante del Partito radicale, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 4.4. In particolare, nell'esercizio di tale legale rappresentanza, egli propone tutte le azioni giudiziarie che reputi necessarie per la tutela dei diritti e degli interessi del partito e ne assume la rappresentanza processuale.

Il primo segretario può chiedere un parere al consiglio federale sull'attuazione dei deliberati congressuali e delle pronunce del consiglio stesso; sottopone al consiglio federale le deliberazioni approvate dal congresso a maggioranza inferiore ai 3/4; sottopone altres al consiglio federale le proposte respinte dal congresso che ritenga meritevoli di considerazioni ed iniziative sulle quali il congresso non si sia pronunciato.

La segreteria riconosce sulla base dei requisiti di cui all'articolo 2.2.1. le associazioni radicali. Promuove gli accordi per l'adesione di associazioni e gruppi non radicali che il primo segretario propone al consiglio federale.

 

4.4 II tesoriere

 

4.4.1. Il tesoriere è eletto dal congresso. Amministra i fondi a disposizione del partito federale ed è responsabile della loro gestione. E' il legale rappresentante del partito in tutte le attività economico-finanziarie. Presenta al congresso la relazione e il bilancio annuale. Propone alla Segreteria federale e al consiglio federale le iniziative di politica economico-finanziaria e può chiedere al consiglio federale un parere su qualsivoglia iniziativa, per ragioni di carattere economico-finanziario.

 

4.5. Il collegio dei revisori dei conti

 

4.5.1. E' composto da tre membri nominati dal congresso; ha poteri di revisione e di ispezione contabile; vista il bilancio consuntivo e presenta al congresso una relazione finanziaria sulla gestione conclusa.

 

NOTE

 

(*) Il preambolo è stato apposto allo statuto del PR nel XXIV Congresso

 

1.1.1. Il segretario assunse la denominazione "primo segretario" in seguito alle modificazioni statutarie transitorie decise dal XXXII Congresso, seconda sessione, poi rese definitive dal XXXIV. Cos per la segreteria federale.

Il consiglio Federale venne sostituito dal Consiglio Federativo per la prima volta dal 260 Congresso per l'anno '81-'82 che approvò una norma transitoria che istituiva un organo interamente eletto dal Congresso medesimo composto di 35 membri. Per gli anni successivi ogni congresso approvava una norma transitoria in tal senso. Il 32ø Congresso stabiliva che per l'87 che il CF sarebbe stato composto da 50 membri del PR sorteggiati tra gli iscritti per l'87. Nello statuto la denominazione "Consiglio Federale" insieme ai nuovi compiti ad esso attribuiti viene opposta dal XXXIV Congresso. 2.2.1. La norma che prevede "non rientra tra gli scopi delle associazioni radicali..." è stata inserita dal XXXIV Congresso. L'art. 2.2.2. è stato sospeso dal 32ø congresso 2¦ sessione e definitivamente abolito dal 34ø.

L'art. 2.3.1. (I partiti regionali radicali) e 2.3.2. sono stati soppressi dal 34ø congresso.

art. 3.2. modificato dal 34ø congresso.

art. 3.3. soppresso dal 34ø congresso.

4.1.1. Ultimo comma modificato dal 34ø congresso.

Art. 4.2.1. Modificato dal 35ø Congresso riguardo alla composizione del C.F. 1ø parte Comma.

Art. 4.2.1. Modificato dal XV Congresso di Firenze (nov. 1975) 1¦ parte comma.

Art. 4.3.1. modificato dal 34ø congresso cfr. supra.

L'art. 5 (elezioni ed eletti) non compare in nessuna edizione dello statuto deliberato dal 34ø congresso quindi si deve ritenere soppresso.

Il 34ø Congresso prese la decisione di cambiare il simbolo del partito. Il C.F. del 27.5.'88 affidava il compito di definirlo ad una commissione composta da Pannella, Stanzani, Taradash, Vigevano, Zevi. Venne scelto e adottato un simbolo con la figura stilizzata di Gandhi.