STATUTO 1989
PREAMBOLO (*) ALLO
STATUTO DEL PR
Il Partito radicale
proclama il diritto e
la legge diritto e legge anche politici del Partito
radicale, proclama nel loro rispetto la fonte
insuperabile di legittimità delle istituzioni, alla
non - collaborazione, alla obiezione di coscienza,
alle supreme forme di lotta nonviolenta per la
difesa, con la vita, della vita, del diritto, della
legge.
Richiama se stesso, ed
ogni persona che voglia sperare nella vita e nella
pace, nella giustizia e nella libertà, allo stretto
rispetto, all'attiva difesa di due leggi fondamentali
quali la Dichiarazione dei diritti dell'uomo
(auspicando che l'intitolazione venga mutata in
"Diritti della persona") e la Convenzione
europea dei diritti dell'uomo nonché delle
Costituzioni degli Stati che rispettino i principi
contenuti nelle due carte; al rifiuto dell'obbedienza
e del riconoscimento di legittimità, invece, per
chiunque le violi, chiunque non le applichi, chiunque
le riduca a verbose dichiarazioni meramente
ordinatorie, cioè a non-leggi. Dichiara di conferire
all'imperativo del "non uccidere" valore di
legge storicamente assoluta, senza eccezioni, nemmeno
quella della legittima difesa. Delibera che, d'ora in
poi, fino alla sconfitta della politica di sterminio
per fame e per guerra, a testimonianza di pietà, di
umana consapevolezza e di civile dignità, l'emblema
del partito venga corretto in modo da risultare
"abbrunato" in segno di lutto, onde
contrapporlo al rifiuto decretato dal potere degli
Stati di almeno onorare con un qualsiasi segno
ufficiale l'immensa parte dell'umanità in questi
anni, in questi mesi, sterminata.
STATUTO DEL PARTITO
RADICALE
1. IL PARTITO
1.1. Le strutture e
gli organi
1.1.1. Il Partito
radicale è un organismo politico costituito dagli
iscritti al partito, dalle associazioni radicali e
dalle associazioni o gruppi non radicali aderenti a
livello federale. Gli organi del partito federale
sono il congresso, il consiglio federale, il primo
segretario e la segreteria federale, il tesoriere, il
collegio dei revisori dei conti.
1.2. I finanziamenti
1.2.1. I finanziamenti
del partito federale provengono dalle quote
individuali degli iscritti, dai contributi delle
associazioni o gruppi non radicali aderenti a livello
federale ai sensi dell'articolo 3.2., da altri
contributi individuali - anche di persone che non
abbiano vincoli associativi con il partito - in
relazione a specifiche attività ed iniziative, dai
proventi di particolari attività ed iniziative
preventivamente e pubblicamente proposte dal primo
segretario e dal tesoriere. I bilanci del partito
federale sono pubblici e vengono predisposti sulla
base di scritture contabili redatte secondo le norme
di una ordinata contabilità. I criteri di
impostazione dei bilanci e delle scritture contabili
sono predisposti dal tesoriere e approvati dal
consiglio federale. Il partito non ammette cariche
retribuite.
2. GLI ISCRITTI E LE
ASSOCIAZIONI RADICALI
2.1. Gli Iscritti
2.1.1. Chiunque può
iscriversi al Partito Radicale. Le condizioni di
iscrizione al partito sono l'accettazione del
presente statuto, il versamento delle quote
individuali al partito federale nella misura
stabilita dal congresso federale, l'impegno ad
aderire o a costituire associazioni radicali secondo
i propri interessi politici, culturali, sindacali o
altri. Le iscrizioni sono raccolte dalla segreteria
del partito federale, direttamente o tramite le
associazioni radicali.
2.2. Le associazioni
radicali
2.2.1. Sono costituite
ognuna da un minimo di iscritti stabilito dal
congresso del partito federale, i quali si associano
per conseguire finalità politiche, culturali,
sindacali o altre, autonomamente determinate e
finanziate, senza riferimento ad un ambito
territoriale. Non rientra tra gli scopi delle
associazioni radicali la presentazione di proprie
liste alle elezioni politiche e amministrative. Sono
rette da propri ordinamenti democratici, nel rispetto
del presente statuto; hanno una propria denominazione
ed un proprio simbolo. Nello svolgere le proprie
attività ed iniziative sono tenute ad attuare, per
quanto di propria pertinenza e nel rispetto delle
indicazioni fornite dagli organi esecutivi federali,
le deliberazioni vincolanti ai termini del presente
statuto. Gli ordinamenti delle associazioni prevedono
la nomina di un responsabile della gestione dei
fondi, il quale terrà scritture contabili, secondo i
criteri unificati stabiliti dagli organi del partito
federale.
3. LE ASSOCIAZIONI E I
GRUPPI NON RADICALI ADERENTI
3.1. Associazioni e
gruppi non radicali che perseguono proprie finalità
politiche, culturali, sindacali o altre possono
aderire in quanto tali, al Partito radicale.
L'adesione di tali associazioni o gruppi non comporta
l'iscrizione al Partito radicale dei loro iscritti o
aderenti. Il periodo di adesione può anche essere
limitato nel tempo e prefissato.
3.2. Si fa luogo
all'adesione a livello federale sulla base di accordi
fra gli organi direttivi di associazioni o gruppi non
radicali e gli organi del partito federale. Gli
accordi precisano l'entità e le modalità di
versamento del contributo finanziario al partito
federale da parte dell'associazione o gruppo che
aderisce. Con l'approvazione dell'accordo,
l'associazione o gruppo aderente acquista il diritto,
per il periodo di adesione, di designare fra i propri
iscritti o aderenti i membri effettivi del consiglio
federale e i delegati al congresso nel numero fissato
negli accordi stessi.
4. ORGANI DEL PARTITO
FEDERALE
4.1. Il congresso
4.1.1. E' l'organo
deliberativo del partito, di cui stabilisce gli
orientamenti e l'indirizzo politico, fissandone gli
specifici obiettivi e precisandone i settori di
attività. Il congresso ordinario ha luogo ogni anno,
nella prima settimana di novembre, ed è
obbligatoriamente convocato dal primo segretario
entro il 30 settembre; il congresso straordinario
può essere convocato dal primo segretario, dal
consiglio federale con la maggioranza assoluta dei
suoi membri, da un terzo degli iscritti da almeno sei
mesi al partito.
Il congresso è
costituito dagli iscritti al Partito radicale e dai
delegati delle associazioni o gruppi non radicali
aderenti a livello federale.
4.1.2. Le
deliberazioni adottate con la maggioranza dei 3/4
sono vincolanti per le associazioni radicali;
divengono del pari vincolanti e deliberazioni
adottate a maggioranza semplice, qualora sulle stesse
si sia successivamente espresso il consiglio federale
con maggioranza dei 2/3.
4.1.3. Il congresso:
a) elegge il primo
segretario del partito federale; questi propone una
segreteria composta da cinque a undici membri, che
viene ratificata dal congresso;
b) elegge un numero di
membri del consiglio federale non inferiore a trenta;
c) elegge il tesoriere
ed il collegio dei revisori dei conti;
e) ratifica le
adesioni al partito federale di associazioni e gruppi
non radicali, proposte dal primo segretario e
deliberate dal consiglio federale.
4.2. Il consiglio
federale
Il consiglio federale
è composto:
a) dai membri eletti
in Congresso in misura di 35;
b) dai seguenti membri
di diritto purché iscritti al PR per il 1989: ex
segretari ed ex tesorieri, parlamentari ed
ex-parlamentari, ex membri di segreteria e di giunta
esecutiva. Partecipano ai lavori, senza diritto di
voto, il primo segretario, la segreteria federale ed
il tesoriere. Il consiglio federale elegge nel suo
seno un presidente e si riunisce in via ordinaria
ogni due mesi ed in via straordinaria su richiesta
del primo segretario o di 1/5 dei suoi membri.
Il consiglio federale:
a) esprime parere
sulle iniziative per l'attuazione dei deliberati del
congresso; si pronuncia sui deliberati del congresso
che abbiano riportato la maggioranza semplice; tale
parere diviene vincolante se adottato con la
maggioranza dei 2/3;
si pronuncia su
proposte respinte dal congresso; ove tale parere sia
espresso all'unanimità, gli organi federali dovranno
dargli attuazione; si pronuncia su iniziative non
trattate dal congresso; ove la pronuncia sia espressa
a maggioranza dei 2/3, gli organi esecutivi dovranno
dargli attuazione; sulle questioni di cui sopra può
fare proposte e chiedere notizie all'esecutivo;
esprime parere sulle iniziative di politica
finanziaria che gli siano sottoposte dal tesoriere;
b) delibera a
maggioranza semplice, su proposta del primo
segretario, sull'adesione di associazioni e gruppi
non radicali;
c) approva il
regolamento e l'ordine del giorno del congresso;
presenta al congresso una relazione;
d) garantisce la
circolazione delle informazioni all'interno del
partito.
4.3 Il primo
segretario e la segreteria federale.
4.3.1. Il primo
segretario è eletto dal congresso ed è responsabile
dell'attuazione della politica del partito federale,
secondo le direttive fissate dal congresso e le
pronunce del consiglio federale. Il primo segretario
è coadiuvato dai segretari federali; insieme
costituiscono la segreteria federale.
Il primo segretario è
il legale rappresentante del Partito radicale, ad
eccezione di quanto disposto dall'articolo 4.4. In
particolare, nell'esercizio di tale legale
rappresentanza, egli propone tutte le azioni
giudiziarie che reputi necessarie per la tutela dei
diritti e degli interessi del partito e ne assume la
rappresentanza processuale.
Il primo segretario
può chiedere un parere al consiglio federale
sull'attuazione dei deliberati congressuali e delle
pronunce del consiglio stesso; sottopone al consiglio
federale le deliberazioni approvate dal congresso a
maggioranza inferiore ai 3/4; sottopone altres
al consiglio federale le proposte respinte dal
congresso che ritenga meritevoli di considerazioni ed
iniziative sulle quali il congresso non si sia
pronunciato.
La segreteria
riconosce sulla base dei requisiti di cui
all'articolo 2.2.1. le associazioni radicali.
Promuove gli accordi per l'adesione di associazioni e
gruppi non radicali che il primo segretario propone
al consiglio federale.
4.4 II tesoriere
4.4.1. Il tesoriere è
eletto dal congresso. Amministra i fondi a
disposizione del partito federale ed è responsabile
della loro gestione. E' il legale rappresentante del
partito in tutte le attività economico-finanziarie.
Presenta al congresso la relazione e il bilancio
annuale. Propone alla Segreteria federale e al
consiglio federale le iniziative di politica
economico-finanziaria e può chiedere al consiglio
federale un parere su qualsivoglia iniziativa, per
ragioni di carattere economico-finanziario.
4.5. Il collegio dei
revisori dei conti
4.5.1. E' composto da
tre membri nominati dal congresso; ha poteri di
revisione e di ispezione contabile; vista il bilancio
consuntivo e presenta al congresso una relazione
finanziaria sulla gestione conclusa.
NOTE
(*) Il preambolo è
stato apposto allo statuto del PR nel XXIV Congresso
1.1.1. Il segretario
assunse la denominazione "primo segretario"
in seguito alle modificazioni statutarie transitorie
decise dal XXXII Congresso, seconda sessione, poi
rese definitive dal XXXIV. Cos per la
segreteria federale.
Il consiglio Federale
venne sostituito dal Consiglio Federativo per la
prima volta dal 260 Congresso per l'anno '81-'82 che
approvò una norma transitoria che istituiva un
organo interamente eletto dal Congresso medesimo
composto di 35 membri. Per gli anni successivi ogni
congresso approvava una norma transitoria in tal
senso. Il 32ø Congresso stabiliva che per l'87 che
il CF sarebbe stato composto da 50 membri del PR
sorteggiati tra gli iscritti per l'87. Nello statuto
la denominazione "Consiglio Federale"
insieme ai nuovi compiti ad esso attribuiti viene
opposta dal XXXIV Congresso. 2.2.1. La norma che
prevede "non rientra tra gli scopi delle
associazioni radicali..." è stata inserita dal
XXXIV Congresso. L'art. 2.2.2. è stato sospeso dal
32ø congresso 2¦ sessione e definitivamente abolito
dal 34ø.
L'art. 2.3.1. (I
partiti regionali radicali) e 2.3.2. sono stati
soppressi dal 34ø congresso.
art. 3.2. modificato
dal 34ø congresso.
art. 3.3. soppresso
dal 34ø congresso.
4.1.1. Ultimo comma
modificato dal 34ø congresso.
Art. 4.2.1. Modificato
dal 35ø Congresso riguardo alla composizione del
C.F. 1ø parte Comma.
Art. 4.2.1. Modificato
dal XV Congresso di Firenze (nov. 1975) 1¦ parte
comma.
Art. 4.3.1. modificato
dal 34ø congresso cfr. supra.
L'art. 5 (elezioni ed
eletti) non compare in nessuna edizione dello statuto
deliberato dal 34ø congresso quindi si deve ritenere
soppresso.
Il 34ø Congresso
prese la decisione di cambiare il simbolo del
partito. Il C.F. del 27.5.'88 affidava il compito di
definirlo ad una commissione composta da Pannella,
Stanzani, Taradash, Vigevano, Zevi. Venne scelto e
adottato un simbolo con la figura stilizzata di
Gandhi.